Progetto Integrazione Scolastica
PROGETTO PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI DISABILI E SVANTAGGIATI ANNO SCOLASTICO 2009/2010
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Con la nota prot. n. 4274 del 4 agosto 2009 il MIUR ha trasmesso le "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità", con le quali
l'Amministrazione ha inteso fornire agli operatori scolastici una visione organica della materia che possa orientare i comportamenti nella direzione di una loro piena conformità ai
principi dell'integrazione, ripercorrendo le tappe degli interventi come fin qui concretamente realizzati nella pratica operativa, al fine di valutarne la reale corrispondenza ai principi e alle
norme che disciplinano la materia.
Il provvedimento non introduce, quindi, modifiche alle disposizioni vigenti, ma si muove nell'ambito dell'attuale legislazione primaria e secondaria, ed intende innalzare il livello qualitativo
degli interventi formativi ed educativi sugli alunni portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.
La terza parte delle "Linee guida" forniscono indicazioni su:
• il ruolo del dirigente scolastico, che, essendo il garante dell'offerta formativa progettata ed attuata dall'istituzione scolstica, deve
esercitare, al fine della realizzazione dell'integrazione scolastica - assunta come "valore fondativo" del Piano dell'Offerta Formativa - una "leadership gestionale e relazionale" per la
costruzione del sistema di integrazione/inclusione. Al dirigente, quindi, sono richieste una serie di attività di promozione, valorizzazione di progetti, di guida delle azioni connesse con le
procedure di integrazione, indirizzo dell'operato dei singoli Consigli di classe/interclasse, coinvolgimento delle famiglie, raccordo con le diverse attività terriotoriali, attivazione di
specifiche azioni di orientamento, eliminazione delle barriere architettoniche;
• la corresponsabilità educativa e formativa dei docenti, i quali sono chiamati a lavorare su tre direzioni: sul clima della classe; sulle
strategie didattiche e sugli strumenti; sull'apprendimento-insegnamento. Viene poi precisato che "la presenza nella scuola dell'insegnante assegnato alle attività di sostegno si concretizza
attraverso la sua funzione di coordinamento della rete delle attività previste per l'effettivo raggiungimento dell'integrazione";
• il personale ATA e l'assistenza di base. Nel rammentare che le mansioni relative all'assistenza rientrano tra le funzioni aggiuntive, che
richiedono l'attivazione delle procedure contrattuali, si precisa che il dirigente scolastico deve assicurare in ogni caso il rispetto di tale diritto mediante ogni possibile forma di
organizzazione del lavoro, utilizzando tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti;
• la collaborazione con le famiglie. Si ritiene necessario che i rapporti tra istituzione scolastica e famiglia avvengano nella logica del
supporto in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell'alunno disabile, considerando che la famiglia costituisce un punto di riferimento essenziale per la corretta
inclusione scolastica dell'alunno stesso. La documentazione relativa a quest'ultimo, pertanto, deve essere sempre disponibile per la famiglia e consegnata dall'istituzione scolastica quando
richiesta.
La Corte Costituzionale dice no ai limiti al numero dei posti di sostegno
La Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 (depositata il 26.02.2010) dichiara l'incostituzionalità dell'art. 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria per il 2008), che riducendo il numero degli insegnanti di Sostegno limita il diritto del disabile ad una effettiva assistenza didattica, come previsto dalla Costituzione e da norme internazionali. L'illegittimità è stata riscontrata nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno (comma 413) ed esclude la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga, nel momento in cui si sia in presenza di studenti con disabilità grave (comma 414).
Sentenza 80 2010 Corte Cost.pdf
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Contenuti della Sentenza 80_2010.pdf
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