DEFINIZIONE, CARATTERISTICHE, FUNZIONI E DIRITTI
CHE COSA SONO LE RSU
Le RSU, rappresentanze sindacali unitarie, sono un organismo di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Vengono elette a suffragio universale, con voto segreto, su liste concorrenti. I risultati delle votazioni, insieme con i dati del tesseramento, concorrono a definire la rappresentatività delle organizzazioni sindacali. Su questi dati si fondano sia il diritto a partecipare alle trattative nazionali sia le quantità di libertà sindacali (distacchi, permessi, indizione delle assemblee, uso di locali, affissione di materiale, ecc.) destinate ad ogni sindacato. Come obiettivo si pongono la partecipazione unitaria dei lavoratori alla gestione del CCNL, il Contratto collettivo nazionale di lavoro, e alla contrattazione aziendale integrativa. Alle RSU sono demandate le funzioni e i compiti già attribuiti alle RSA (le Rappresentanze sindacali aziendali) dalla L. 300/'70 (lo Statuto dei lavoratori).
["Rappresentare" ed "essere rappresentativi" sono termini contigui, ma non identici. "Rappresentare" significa sostituire, agire al posto, in nome di qualcuno; "esssere rappresentativi" può significare tanto rispecchiare, riprodurre, impersonare" le caratteristiche di qualcuno o di un gruppo, quanto la capacità di unificare i comportamenti dei lavoratori rispetto alle controparti e gli interlocutori in generale.
Per rappresentatività sindacale si intende la capacità di una organizzazione sindacale di unificare i comportamenti dei lavoratori, in modo che questi operino non ciascuno secondo scelte proprie ma come gruppo (Giugni); si riferisce generalmente al rapportro tra sindacati e lavoratori nel loro complesso, iscritti e non iscritti (Napoli) e alla capacità del sindacato di porsi come soggetto organizzato nei confronti dei suoi interlocutori, contrattuali e istituzionali. Per rappresentanza sindacale, invece, si intende il legame tra sindacato e propri iscritti e le modalità di questo rapporto (Giugni, Napoli)]
CARATTERISTICHE DELLE RSU
Nei comparti delle pubbliche amministrazioni, le RSU presentano quattro caratteristiche: sono un organismo
- unico, perché allo stesso tempo rappresentano tutti i lavoratori, esercitano i poteri sindacali di contrattazione, consultazione e partecipazione, e sono presenti in tutti i luoghi di lavoro;
- elettivo, votato su liste concorrenti di organizzazione, legittimato dal voto diretto di tutti i lavoratori, iscritti (associati) e non;
- pluralista, vi possono concorrere tutte le associazioni sindacali, formalmente costituite e statutariamente democratiche, che accettano le tre condizioni previste: siano firmatarie del CCNL di comparto; abbiano sottoscritto o, comunque, abbiano aderito all'accordo quadro per la elezione delle RSU dell'estate del '98; abbiano presentato una lista sottoscritta da almeno il 2% degli aventi diritto nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti, o da almeno 200 dipendenti per le amministrazioni di maggiore dimensioni;
- unitario, perché favoriscono una composizione professionale e di genere della rappresentanza, impegna a decisioni condivise dalla maggioranza (cfr. art. 8 dell'Accordo Aran-Confederazioni
dell'estate ‘98); e, ancora, perché impegnano le organizzazioni sindacali, che concorrono e aderiscono alle RSU, a non costituire le RSA. Per il buon funzionamento della contrattazione occorre
che vi sia una unità di intenti, all'interno della RSU e tra questa e le rappresentanze sindacali, co-titolari della contrattazione. Per il successo della negoziazione si presuppongono altri,
specifici ingredienti: il consenso dei lavoratori; la capacità comunicativa; il possesso delle tecniche e delle competenze specifiche del negoziatore; la conoscenza del CCNL (materie e strumenti
di negoziazione).
LE RSU PRIMA E DOPO IL D.lgs. 396/97
Notevole la differenza tra prima e dopo il d. lgs. 396/'97 (il decreto di modifica-integrazione del d. lgs. 29/'93, cfr. gli artt. 45, 46, 47 bis): nella fase precedente (prima del decreto) le RSU fungevano da "terminali" e da soggetti locali in ordine alla sola funzione di contrattazione aziendale; nella fase attuale (dopo l'emanazione del d. lgs. 396/'97), le RSU concorrono, insieme al dato associativo, a misurare la rappresentatività dei sindacati nazionali. Se, prima, erano i sindacati nazionali a "legittimare" le rappresentanze periferiche, ora il processo di legittimazione è (in parte) ascensionale, procede dal basso verso l'alto (bottom-up).
FUNZIONI E COMPITI DELLE RSU: 1 - rappresentatività
Anzitutto, le RSU concorrono a determinare la rappresentatività, cioè il "peso" sul tavolo negoziale di una organizzazione sindacale e in termini di agibilità sindacali (le risorse proprie del sindacato: distacchi e permessi). La definizione legislativa di un nuovo criterio di rappresentatività costituisce una delle novità di rilievo del nuovo d. lgs. 29/'93 (ex d. lgs. 396/'97, artt. 47 e 47 bis). Il criterio è costituito da una unità di misura o soglia minima di rappresentanza: sono ammessi alla contrattazione nazionale i sindacati che rappresentano almeno il 5% dei dipendenti di comparto, risultante dalla media delle deleghe associative (legittimazione associativa) e dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (legittimazione elettiva). Dalla rappresentatività discendono i diritti (le agibilità) sindacali previsti dalla L. 300/'70 (art. 19 e seguenti dello Stauto dei lavoratori).
Nello specifico, le RSU, legittimate dal voto, rappresentano i lavoratori e, dunque, contrattano. Svolgono una duplice funzione e, per questo, godono dei diritti derivanti dalla rappresentanza: una funzione sindacale.
FUNZIONI E COMPITI DELLE RSU: 2 - SINDACALE
"Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate, e ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio
delle competenze contrattuali ad essi spettanti" (art. 5, comma 1 dell'Accordo-quadro Aran-Confederazioni). In altri termini: le organizzazioni sindacali che partecipano alle elezioni "cedono",
meglio, "condividono" con le RSU una parte del proprio pacchetto dei diritti sindacali (permessi, retribuiti e non; diritto di assemblea; uso di locali, diritto di affissione);
FUNZIONI E COMPITI DELLE RSU: 3 - CONTRATTUALE
Le RSU sono soggetti con-titolari, con i rappresentanti dei sindacati firmatari del CCNL di comparto, della contrattazione integrativa. E, dunque, stipulano il contratto collettivo aziendale; godono dei diritti di informazione e di consultazione, previsti dalle leggi e, soprattutto, dai CCNL; seguono e verificano l'implementazione del contratto aziendale. E' un potere ampio, "delegato" dal CCNL; riguarda un ampio spettro delle condizioni di impiego sui luoghi di lavoro: dal salario variabile all'utilizzo dei fondi, dai percorsi di carriera ai piani formativi, ecc.






































